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La Brexit, ossia l’uscita dell’Inghilterra dall’Unione Europea, è sempre più vicina e avrà inevitabilmente un impatto significativo su GRUBER Logistics, in qualità di trasportatore internazionale, e sul business di molti dei nostri clienti.

Nonostante non ci sia ancora certezza su quale sarà la situazione il giorno successivo alla Brexit, abbiamo cercato di riassumere i punti chiave e redatto alcuni consigli su come prepararsi al meglio per lo scenario “no deal”.

A meno che il Regno Unito e l’unione Europea non trovino un accordo prima del 12 aprile, a partire dalle ore 00:00 (CET) del 13 aprile, il Regno Unito diventerà un “paese terzo” e ciò implicherà tutta una serie di ripercussioni legali anche nell’ambito delle operazioni commerciali e, di conseguenza, sulla logistica delle merci stesse.

Qui troverete le informazioni più importanti nelle seguenti sezioni:

  1. Esportazione di merci dall’Unione Europea al Regno Unito (Export UE)
  2. Importazione di merci dal Regno Unito all’Unione Europea (Import UE)
  3. Documentazione per le operazioni commerciali tra EU e UK

1. Esportazione di merci dall’Unione Europea al Regno Unito (Export UE)

Registrazione EORI

Le aziende che importano beni dal Regno Unito dovranno disporre di una registrazione EORI.

Come primo passo, Lei dovrà verificare che il suo cliente britannico sia registrato nel sistema EORI del Regno Unito. Potrà farlo a questo link: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=en.

Nel caso in cui Lei dovrà richiedere un codice EORI potrà utilizzare questo link: https://www.gov.uk/eori.

Classificazione merci

Il Regno Unito ha pubblicato le proprie tariffe doganali, consultabili al link: https://www.gov.uk/trade-tariff

Al fine di garantire una corretta dichiarazione doganale, si assicuri di classificare le merci con il codice corretto e di registrare il medesimo sulle fatture che accompagnano ogni prodotto nelle spedizioni internazionali.

Può verificare il codice di classificazione delle merci all’indirizzo: https://www.gov.uk/guidance/finding-commodity-codes-for-imports-or-exports

Formalità doganali

Per consentire il transito di merci oltre il confine del Regno Unito è necessario presentare una dichiarazione doganale. Tale passaggio può essere espletato dall’azienda stessa oppure essere delegato ad un agente doganale.

Indipendentemente dalla modalità di sdoganamento della merce all’arrivo in dogana, ogni dichiarazione doganale (ad eccezione delle dichiarazioni di transito) deve essere inviata all’ufficio doganale prima dell’arrivo della merce secondo le tempistiche stabilite dal regolamento doganale.

L’avvenuto invio della dichiarazione doganale è condizione necessaria per l’imbarco delle merci sui traghetti o il transito attraverso l’Eurotunnel.

La legislazione di riferimento per le procedure doganali nel Regno Unito è il Taxation (Cross-border Trade) Act, adottato dal governo britannico nel settembre 2018 e che entrerà in vigore il 13 aprile 2019 nel caso di uno scenario “no deal”.

ATTENZIONE: dal 7 febbraio le aziende con sede nel Regno Unito possono registrarsi per usufruire di procedure import semplificate nel caso in cui il Regno Unito uscisse dall’Unione Europea senza un accordo. Queste procedure consentono alle aziende di fornire un numero ridotto di informazioni all’arrivo delle merci, posticipando le formalità doganali e il pagamento dei dazi. Ad ogni modo, questo iter è applicabile alle sole merci dichiarate dai commercianti britannici stessi. Non è valido infatti per merci dichiarate da spedizionieri o altri agenti che agiscano per conto di un commerciante!

Le istruzioni per fare domanda sono disponibili qui: https://www.gov.uk/guidance/register-for-simplified-import-procedures-if-the-uk-leaves-the-eu-without-a-deal

Dichiarazione ENS – misure di sicurezza

Le dichiarazioni ENS si dividono in due diversi tipi:

  • Dichiarazione sommaria di uscita: viene effettuata dell’esportatore insieme alla dichiarazione di esportazione.
  • Dichiarazione sommaria di entrata: questa procedura è sospesa fino al 1 ottobre 2019. Dopo tale data, la dichiarazione sommaria di entrata potrà essere presentata dal vettore, il quale sarà responsabile per la dichiarazione ENS, oppure dall’importatore nella dichiarazione d’importazione.

Ad ogni modo, la dichiarazione sommaria di entrata deve essere presentata:

  • 2 ore prima dell’arrivo al porto di destinazione in caso di traversate via traghetto
  • 1 ora prima dell’arrivo al terminal dell’Eurotunnel nel caso di attraversamento via Eurotunnel

La dichiarazione ENS non è richiesta per merci dichiarate in transito.

Riassunto dei principali passaggi riguardanti le operazioni commerciali EU – UK

Prima della partenza delle merci, La preghiamo di voler eseguire un controllo della documentazione necessaria con il provider logistico e l’agente doganale.

  • Dichiarazione EU di esportazione (si assicuri che MRN e numero EORI siano comunicati a tutte le parti interessate)
  • Caricamento della dichiarazione di importazione in UK prima dell’arrivo al confine del Regno Unito
  • Informare l’agente doganale al momento dell’arrivo delle merci al terminal del Regno Unito
  • Controllo doganale e pagamento dei dazi doganali (o pagamento dilazionato)
  • Rilascio delle merci

La preghiamo di tenere a mente che certe categorie di beni (i cosiddetti “controlled goods”), vale a dire beni che necessitano di una licenza per l’importazione o i prodotti soggetti ad accisa, sono regolamentate da norme supplementari: https://www.gov.uk/government/publications/uk-trade-tariff-import-prohibitions-and-restrictions/uk-trade-tariff-import-prohibitions-and-restrictions

Clicca Preparazione alla Brexit- Export per scaricare il pdf.

2. Importazione di merci dal Regno Unito all’Unione Europea (Import UE)

Registrazione EORI

Le aziende che importano merci nell’Unione Europea dovranno essere registrate nel sistema EORI dell’UE.

Nel caso in cui Lei dovesse richiedere la registrazione EORI, potrà farlo attraverso i servizi doganali nazionali:

Classificazione merci

Le merci importate nell’Unione Europea devono essere classificate secondo la tariffa doganale comune europea, con l’applicazione dei relativi dazi doganali. Per maggiori dettagli, La invitiamo a visitare http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system.

Formalità doganali

Per consentire il transito di merci oltre il confine dell’Unione Europea è necessario presentare una dichiarazione doganale.

Tale passaggio può essere espletato dall’azienda stessa oppure essere delegato ad un agente doganale.

Nonostante lo sdoganamento avvenga una volta che le merci hanno raggiunto la dogana, ogni dichiarazione doganale (eccetto le dichiarazioni di transito) deve essere preventivamente caricata sul sistema doganale.
La legislazione di riferimento è il codice doganale dell’Unione.

Dichiarazione ENS – misure di sicurezza

Le dichiarazioni ENS si dividono in due diversi tipi:

  • Dichiarazione sommaria di uscita: viene eseguita dall’esportatore insieme alla dichiarazione di esportazione.
  • Dichiarazione sommaria di entrata: questo emendamento in materia di sicurezza del codice doganale della Comunità Europea (CE) prevede che il trasportatore – o il rappresentante autorizzato – presenti una dichiarazione sommaria di entrata elettronica (ENS) presso il primo (aero)porto di accesso nel territorio doganale della Comunità Europea.

Tale dichiarazione va trasmessa in anticipo rispetto all’arrivo delle merci, secondo le tempistiche indicate dalla Comunità Europea.

Il responsabile per il caricamento della dichiarazione ENS è il trasportatore. Tuttavia, la dichiarazione può anche essere presentata dall’importatore o dal suo agente doganale.

La dichiarazione ENS non è richiesta per merci dichiarate in transito.

Riassunto dei principali passaggi riguardanti le operazioni commerciali UK – UE

Prima della partenza delle merci, La preghiamo di voler eseguire un controllo della documentazione con il provider logistico e l’agente doganale.

  • Dichiarazione di esportazione UK (si assicuri che MRN e numero EORI siano comunicati a tutte le parti interessate
  • Caricamento preventivo della dichiarazione di importazione UE prima dell’arrivo al confine UE
  • Dichiarazione sommaria di entrata presso l’ufficio del primo ingresso
  • Informare l’agente doganale al momento dell’arrivo delle merci al terminal UE
  • Controllo doganale e pagamento dei dazi doganali (o pagamento dilazionato)
  • Rilascio delle merci

La preghiamo di considerare che alcune categorie merceologiche potrebbero essere soggette a divieti e restrizioni e che licenze di importazione ed esportazione rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell’Unione Europea.

Clicca Preparazione Brexit- Import per scaricare il pdf.

3. Documentazione per le operazioni commerciali tra EU e UK

I documenti di trasporto rimarranno verosimilmente invariati rispetto a quelli attualmente in uso. Ciò nonostante, i documenti che accompagnano la merce dovranno riportare una serie di ulteriori informazioni:

  • Ammontare dei colli
  • Tipo di imballaggio (codice UN)
  • Codice doganale (HS Code – in caso di presenza di più codici le seguenti informazioni dovranno essere riportate per ciascun codice)
  • Descrizione delle merci
  • Peso lordo (kg)
  • Peso netto (kg)
  • In caso di trasporti ADR: numero UN
  • Per carichi diretti nel Regno Unito: volume (m³)

Si assicuri inoltre di fornire le seguenti informazioni a tutte le parti interessate (spedizioniere, agente doganale, importatore):

  • Nome, indirizzo e numero EORI del mittente
  • Nome, indirizzo e numero EORI del destinatario
  • Numero della dichiarazione d’esportazione (codice MRN)

Clicca Preparazione Brexit- documentazione per scaricare il pdf.

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